I siti nord-americani specializzati iniziano ad occuparsi degli aspetti giuridici della controversia italo-indiana analizzandola ovviamente attraverso un modello giuridico più vicino a quello indiano (common law).
Indiani e americani concordano nel richiamare come precedente di riferimento il caso della nave postale francese SS Lotus che nel 1927 in acque internazionali entrò in collisione con una nave turca uccidendone 8 marinai approdando successivemente in un porto turco dove ebbe luogo il processo penale.
Nel caso Lotus si espresse un tribunale internazionale, sentenziando più o meno che non si può arrogare la giurisdizione solo in merito alla nazionalità della vittima, concludendo però che erano due giurisdizioni concorrenti, dato che, sebbene l’atto di negligenza avesse avuto luogo sulla nave francese, fu su quella turca che se ne manifestarono gli effetti. E il capitano francese finì in una prigione turca. (un punto a favore dell'India)
Trentuno anni dopo la Convenzione di Ginevra del 1958 (art.6) sancì contrariamente che tutte le navi in acque internazionali "salvo casi eccezionali espressamente previsti" sono soggette alla competenza esclusiva dello Stato di bandiera (un punto a noi).
La Convenzione di Montego Bay del 1982 (UNCLOS) ribadisce la nostra esclusiva competenza sul caso. (due a uno a nostro favore)
Ma l'India si appella invece alla Convenzione di Roma del 1988 (SUA) che contiene delle norme contraddittorie in merito, assegnando in base a diversi articoli la giurisdizione ora all'India ora all'Italia.
E in caso di giurisdizione concorrente in mancanza di un accordo tra le parti si torna al caso del SS Lotus del 1927: chi ha in mano i colpevoli procede. (due a due, regola del vantaggio: palla all'India.)
Tutto questo per dire come gli americani sembrano quasi consigliarci di non ingaggiare con l'India una contesa sulla GIURISDIZIONE (come ovviamente stiamo facendo) col rischio di infilarci in un ginepraio da cui con molta probabilità usciremo perdenti.
Mr. Douglas Guilfoyle sull'European Journal of International Law’s fa notare che chiunque procederà arrogando a se la propria giurisdizione immediatamente dopo non potrà che riconoscere quanto sancito in modo univoco da TUTTI i trattati internazionali, ovvero l'IMMUNITA' SOVRANA (o funzionale) dei componenti delle Forze Armate di un altra nazione in servizio.
Questo anche se si arrivasse alla conclusione che "hanno procurato lesioni mortali a causa di un comportamento imprudente, aggressivo, con eccesso di difesa, o in contrasto con le istruzioni ricevute." (questa parte gli yankee credo la conoscano bene).
Insomma battersi per l'IMMUNITA' non per la GIURISDIZIONE.
Cosa si intende per IMMUNITA' il sussidiario.net lo ha chiesto a Enzo Cannizzaro, docente di Diritto internazionale nell'Università di Roma La Sapienza.
«I due soldati – afferma – sono organi dello Stato italiano che hanno agito nell’esercizio delle loro funzioni. Di conseguenza, la loro azione, secondo un principio di Diritto internazionale antichissimo, non può essere imputata loro personalmente, ma deve esserlo allo Stato italiano».
Il perché di una tale disciplina è presto detto: «Per intenderci, se così non fosse, qualunque soldato che, in battaglia, uccidesse, potrebbe essere imputato di omicidio, pur avendo agito per conto dello Sato nell’ambito delle proprie mansioni ufficiali».
Quindi: «un eventuale illecito compiuto da un soldato non può essere imputato direttamente a lui nell’ambito del diritto penale di uno Stato, ma va imputato all’Italia nell’ambito del Diritto internazionale».
Cosa che l’India non sta facendo: «non sta riconoscendo il diritto della cosiddetta immunità funzionale». Non significa che i soldati godano di immunità in senso tecnico: «Se avessero, infatti, violato gli ordini e le regole d’ingaggio sarebbero chiamati a risponderne. Ma pur sempre nella propria giurisdizione».
Se anche il fatto fosse avvenuto all’interno delle acque territoriali, per i soldati dovrebbe cambiare ben poco. «L’immunità funzionale va, in ogni caso, riconosciuta. Se, tuttavia, in tal caso vi possano essere minimi dubbi e margini per una controversia, è cosa certa che va applicata senza discutere in acque internazionali».